LA PUBBLICITÀ DELLE SOVVENZIONI – CONTRIBUTI PUBBLICI: SOSPESE LE SANZIONI ANCHE PER IL 2022

Nella Nota integrativa devono essere evidenziate le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nel 2021 di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata / “micro – imprese”, le società di persone e ditte individuali, devono pubblicare le predette informazioni, entro il 30.6.2022, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

A seguito dell’incertezza dell’operatività dell’obbligo in esame il Legislatore, in sede di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha disposto anche per il 2022, analogamente a quanto previsto per il 2021, la sospensione dell’applicazione delle relative sanzioni.

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In ottemperanza all’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, i soggetti che hanno ricevuto benefici economici da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati devono fornire alcune informazioni, utilizzando modalità differenziate a seconda del beneficiario dell’aiuto.

In particolare, le società di capitali sono tenute a fornire tali informazioni:

  • nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio / consolidato;

o

  • in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o di non sussistenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa (micro-imprese), tramite pubblicazione delle stesse entro il 30.6 di ogni anno sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

La pubblicazione delle informazioni tramite quest’ultima modalità interessa anche:

  • associazioni / fondazioni / ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e le associazioni dei consumatori / utenti rappresentative a livello nazionale);
  • coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
  • altre imprese esercenti le attività di cui all’art. 2195, C.c. (società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari / minimi).

RIASSUMENDO

 

Il mancato rispetto dell’obbligo in esame comporta l’applicazione di uno specifico regime sanzionatorio, oggetto di sospensione per il 2021 ad opera dell’art. 11-sexiesdecies, DL n. 52/2021.

Tale sospensione è stata recentemente disposta anche per il 2022 dagli artt. 1, comma 28-ter e 3-septies, DL n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe”.

 

BENEFICI ECONOMICI DA SEGNALARE

L’obbligo informativo in esame è richiesto per i benefici aventi determinate caratteristiche ed erogati da soggetti specificatamente individuati.

In particolare, il citato comma 125 prevede che nella Nota integrativa / sito Internet / portale digitale devono essere fornite le informazioni relative a

“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente, dalle pubbliche amministrazioni di cui [all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001] … e dai soggetti di cui [all’art. 2-bis, D.lgs. n. 33/2013]”.

 

REQUISITI DEI BENEFICI EROGATI

Le informazioni devono essere fornite con riferimento ai benefici:

  • “effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente”. Come specificato dal CNDCEC-Assonime nella Nota congiunta 9.5.2019
  • “la … rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio di cassa. Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio di cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all’esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo il vantaggio economico di natura non monetaria … è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito”;
  • di importo complessivo, nel periodo considerato, pari o superiore a € 10.000. Tale limite, come specificato dal Ministero del Lavoro nella Circolare 11.1.2019, n. 2, va inteso in senso cumulativo (tutti i benefici economici ricevuti) e, pertanto, non è riferito alle singole erogazioni.

 

Di conseguenza, se i benefici economici superano complessivamente la predetta soglia, devono essere

“pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00”.

 

ESCLUSIONI

L’obbligo in esame non sussiste per gli aiuti di Stato / aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

In particolare, come disposto dal comma 125-quinquies

” la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza … operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti … tiene luogo degli obblighi … posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis”.

È tuttavia necessario che in Nota integrativa ovvero sul sito Internet / portale digitale sia fatta “menzione” dell’esistenza degli aiuti oggetto dell’obbligo di pubblicazione nel RNA.

 

INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN NOTA INTEGRATIVA

Con riguardo alle informazioni da riportare in Nota integrativa, nella citata Circolare n. 2 è stato specificato che le stesse devono essere fornite “preferibilmente in forma schematica” e devono essere “di immediata comprensibilità per il pubblico”.

In particolare, vanno riportate le seguenti informazioni.

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  • denominazione del soggetto erogante
  • somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante
  • data di incasso
  • causale

Se il vantaggio attribuito è rappresentato da risorse strumentali (ad esempio, bene mobile / immobile concesso in comodato), ai fini della quantificazione del vantaggio economico assegnato, va fatto riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene.

 

INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL SITO INTERNET / PORTALE ASSOCIAZIONE

Come sopra accennato, i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa adempiono all’obbligo di pubblicità / trasparenza pubblicando le predette informazioni, entro il 30.6 di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

Anche per la modalità in esame, può essere utilizzata la formulazione sopra riportata.

 

REGIME SANZIONATORIO

Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter, “a partire dal 1° gennaio 2020”, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità in esame comporta l’applicazione:

  • della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
  • della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame.

È richiesta l’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione / amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato non provveda all’adempimento in esame.

 

SOSPENSIONE DELLE SANZIONI

In sede di conversione del DL n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe”, con l’art. 1, comma 28-ter, è stato previsto che “per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter … è prorogato al 1° luglio 2022” (in precedenza 1.1.2022).

Lo stesso Legislatore, con l’art. 3-septies, ha disposto che “per l’anno 2022, il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter … è prorogato al 1° gennaio 2023”.

 

 

Per maggiori informazioni, dubbi od approfondimenti potete contattare la Dott.ssa Sara Beverina allo 0332 -830200 int. 303 oppure via mail a sara.beverina@api.varese.it