LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO AIUTI-BIS” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Recentemente è stato convertito il c.d. “Decreto Aiuti-bis”.

In sede di conversione, oltre alla conferma delle seguenti agevolazioni:

  • estensione al terzo trimestre 2022 dei bonus a favore delle imprese “energivore” e non energivore” / “gasivore” e “non gasivore” per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale;
  • inclusione, per il 2022, tra i fringe benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (entro il nuovo limite di € 600) delle somme erogate / rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;
  • riconoscimento dell’indennità una tantum pari a € 200 anche ai lavoratori con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 18.5.2022 non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali carico del lavoratore;

sono state introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:

  • accesso alla definizione agevolata delle liti pendenti per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16.9.2022;
  • ripristino della responsabilità “attenuata” (dolo / colpa grave) dei cessionari nell’ambito delle cessioni dei crediti edilizi.

 

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Sulla G.U. 21.9.2022, n. 221 è stata pubblicata la Legge n. 142/2022 di conversione del DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”. In sede di conversione sono state confermate le disposizioni contenute nel Decreto originario e introdotte alcune novità, di seguito esaminate.

ESTENSIONE “BONUS ENERGETICI” – Art. 6

Sono confermate le novità relative all’estensione al terzo trimestre 2022 delle agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “energivore” / “non energivore” nonché delle imprese “gasivore / “non gasivore”, le esamineremo in una circolare ad hoc.

ESTENSIONE “BONUS CARBURANTE” PESCA / AGRICOLTURA – Art. 7

Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di carburante, l’art. 18, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina” ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e di pesca pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività.

È confermata l’estensione di tale agevolazione anche alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022.

“BONUS CARBURANTE” IMPRESE TRASPORTO PERSONE – Art. 9, commi 3, 4, 5 e 8

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all’erogazione di servizi di trasporto di persone su strada è confermata l’erogazione di un contributo commisurato all’acquisto di carburante.

SOSTEGNO IMPIANTI SPORTIVI – Art. 9-ter

Al fine di mitigare gli effetti provocati dalla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia (termica ed elettrica) è istituito un apposito fondo (€ 50 milioni per il 2022) per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.

Una quota delle risorse (fino a € 25 milioni) è destinata alle società / associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE – Art. 12

Per il 2022, in deroga a quanto disposto dall’art. 51, comma 3, TUIR, è confermata la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente:

  • del valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • delle somme erogate / rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;
  • entro il limite complessivo di € 600.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame

“la disposizione stabilisce per l’anno 2022 l’incremento a euro 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

INDENNITÀ UNA TANTUM € 200 – Art. 22

È confermato il riconoscimento dell’indennità una tantum pari a € 200 prevista dall’art. 31, DL n. 50/2022 a favore di lavoratori con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 18.5.2022 non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore nella misura dello 0,8% ex art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021.

INDENNITÀ UNA TANTUM € 200 LAVORATORI AUTONOMI – Art. 23

È confermata la modifica dell’art. 33, comma 1, DL n. 50/2022, che dispone l’aumento da € 500 a € 600 milioni, per il 2022, dello specifico fondo destinato al riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di:

  • lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS;
  • professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

RIFINANZIAMENTO BONUS PSICOLOGO – Art. 25

È confermato l’incremento del fondo (da € 10 a € 25 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento del c.d. “bonus psicologo” previsto dall’art. 1-quater, DL n. 228/2021.

BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – Art. 27

È confermato l’incremento del fondo (da € 79 a 180 milioni per il 2022) destinato a mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare con riguardo ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, tramite il riconoscimento di un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

RESPONSABILITÀ CESSIONE CREDITI EDILIZI – Art. 33-ter

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 121, comma 6, DL n. 34/2020, c.d. Decreto “Rilancio” è stata ripristinata la responsabilità “attenuata”:

  • del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura;
  • dei cessionari;

in caso di mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, prevedendo che la stessa può ricorrere soltanto in presenza didolo / colpa grave.

La nuova disposizione si applica ai crediti per i quali sono stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni ex artt. 119 e 121, comma 1-ter, DL n. 34/2020, c.d. Decreto “Rilancio”.