SMART WORKING SEMPLIFICATO FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Confermata la proroga di attivazione dello smart working in modalità semplificata, senza la stipula dell’accordo individuale. Ecco tutto quello che bisogna sapere al riguardo.

 

La  conversione del D.L. 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”) in Legge 142/2022, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 21 settembre 2022,  ha confermato la proroga al 31 dicembre 2022, per i datori di lavoro privati, di attivare lo smart working senza stipulare l’accordo individuale (come è avvenuto fino allo scorso 31 agosto 2022),   quindi di comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro l’avvio dello smart working indicando solo nome del lavoratore, inizio e cessazione del lavoro agile.

 È stato confermato il diritto allo smart working per i lavoratori fragili e per i lavoratori genitori di figli fino a 14 anni di età. 

Nel dettaglio, la L. 142/2022 proroga fino al fino al 31 dicembre 202 prevede:

– il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità;

–  il diritto allo smart working per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione   o   cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

– sulla base delle valutazioni dei medici  competenti,  il diritto allo smart working ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus  SARS-CoV-2,  in ragione  dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o   dallo svolgimento di terapie salvavita o,  comunque,  da  morbilità  che possono  caratterizzare una  situazione  di  maggiore rischiosità accertata dal medico competente,  nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.