LE NUOVE SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI E I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Rif.Normativi

  • Artt. 18 e 21, DL n. 23/2020
  • Circolare Agenzia Entrate 13.4.2020, n. 9/E

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Il DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, dispone una nuova sospensione dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020, differenziato a seconda del soggetto interessato e prevede una rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16.3.2020 per i quali il DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, aveva disposto il differimento al 20.3.2020

Le nuove previsioni si affiancano a quella previste dal citato DL n. 18/2020, riguardanti (in generale) i versamenti scadenti nel mese di marzo.

 

 

SOSPENSIONE PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI

Come accennato, per i soggetti con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, ossia in generale nel 2019, è prevista la sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilato e trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, dell’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:

  • nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
  • nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

NB.: Le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni possono usufruire della predetta sospensione se la riduzione di fatturato / corrispettivi di marzo / aprile 2020 è almeno pari al 50% rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.

INDIVIDUAZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI

Relativamente al requisito della riduzione nella misura del 33% (o 50%) del fatturato / corrispettivi, l’Agenzia conferma innanzitutto che la verifica:

  • della riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 va effettuata al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti scadenti nel mese di aprile 2020;
  • della riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 va effettuata al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti scadenti nel mese di maggio 2020.

Va evidenziato che, come chiarito dall’Agenzia:

  • per i soggetti non obbligati all’emissione della fattura / certificazione corrispettivi (ad esempio, per operazioni di cui all’art. 74, DPR n. 633/72 quali, cessioni di giornali, libri, prodotti editoriali, ecc.), è possibile fare riferimento ai ricavi / compensi. Di conseguenza “il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione”;
  • per i soggetti che certificano le operazioni sia con l’emissione della fattura che con i corrispettivi è necessario sommare i due elementi.

Contribuenti trimestrali

Come specificato dall’Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame, i soggetti trimestrali ai fini della verifica della riduzione del fatturato devono considerare esclusivamente la diminuzione del fatturato dei mesi di marzo / aprile 2020.

 

SOSPENSIONE PER ENTI NON COMMERCIALI

Come accennato, la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile / maggio 2020, limitatamente alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, è riconosciuta anche a favore degli “enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa”.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate precisa che tale beneficio:

  • non è subordinato alla riduzione del fatturato / corrispettivi;
  • spetta a tutti gli enti diversi da quelli esercenti, in via prevalente / esclusiva, un’attività d’impresa.

Per maggiori informazioni

Sara Beverina

sara.beverina@api.varese.it