DECRETO LIQUIDITA’: SACE E FONDO CENTRALE DI GARANZIA NUOVE GARANZIE A SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

Rif.Normativi

  • Artt. 1 e 21, DL n. 23/2020
  • Circolare Agenzia Entrate 13.4.2020, n. 9/E

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Pubblicato in Gazzetta ufficiale l’8 aprile, il decreto liquidità ha ricevuto il 14 aprile il via libera della Commissione europea: autorizzazione indispensabile per rendere operative le misure a sostegno della liquidità delle imprese.

Riassumendo che cosa c’è di disponibile:

  • da un lato, c’è il Fondo di garanzia per le PMI con garanzie pubbliche gratuite pensate soprattutto per le micro e piccole imprese e i lavoratori autonomi.

È già stata resa disponibile online sul sito dedicato al Fondo di garanzia PMI il modulo per richiedere i prestiti fino a 25mila euro.

  • dall’altro lato, per sostenere le imprese di dimensioni maggiori, invece, il Governo ha deciso di puntare su SACE: le garanzie, in questo caso, saranno comprese tra il 70% e il 90%.

 

FINANZIAMENTI CON FONDO CENTRALE DI GARANZIA PICCOLE-MEDIE IMPRESE

Rivedendo le previsioni introdotte con il c.d. “Decreto Cura Italia”, sono state modificate le regole per l’accesso, fino al 31.12.2020, al Fondo Centrale di garanzia, in base alle quali:

  1. la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  2. l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a € 5 milioni.
  3. Sono ammesse le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  4. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.

L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

  • il doppio della spesa salariale del 2019 o dell’ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dall’1.1.2019 l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività;
  • il 25% del fatturato totale del 2019;
  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, per le piccole-medie imprese, e nei successivi 12 mesi, per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, attestato da autocertificazione resa dal beneficiario;

Per le predette operazioni finanziarie la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito da Confidi / altro fondo di garanzia.

La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari che, alla data della richiesta di garanzia, presentino esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020.

La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Sono ammessi alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti concessi a PMI o liberi professionisti la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (certificata da autodichiarazione).

La garanzia sale al 100%.

L’importo massimo non può essere superiore a € 25.000 ( o al 25% del fatturato 2019 o al doppio della spesa salariale del 2019, ecc.).

La restituzione è in sei anni e l’inizio del rimborso del capitale scatta non prima di 2 anni dall’erogazione.

Il tasso previsto è un tasso di interesse definito in rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% => stimano un valore tra 1,2 e 2%.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

È già stato messo a disposizione online sul sito del Fondo di garanzia PMI il modulo per richiedere la garanzia a valere su quest’ultima tipologia di finanziamenti

FINANZIAMENTI CON GARANZIA SACE

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le piccole e medie imprese devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

L’impresa beneficiaria:

  • non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, alla data del 29 febbraio 2020;

L’impresa che beneficia della garanzia deve assumere l’impegno:

  • per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
  • di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

La percentuale massima di garanzia è pari al:

  • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  • 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

  • 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca.

È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.

Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori a tali soglie, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE.

Per informazioni
Sara Beverina
sara.beverina@api.varese.it