Regolarizzazione CONAI

Informiamo che il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi), ha ritenuto utile fornire alcune informazioni riguardanti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per i produttori e per gli utilizzatori di imballaggi.

In tale contesto, alle imprese che risultano consorziate (adesione al CONAI) ricordiamo che la dichiarazione del contributo ambientale si basa sui quantitativi di imballaggi/materiali di imballaggio prodotti e/o importati sia da Paesi U.E. che extra U.E. Precisiamo che la dichiarazione è dovuta dagli importatori sia di imballaggi vuoti che di merci imballate (“imballaggi pieni”), cioè per tutti i materiali di confezionamento ivi compresi gli imballaggi secondari e terziari non solo dei prodotti finiti da commercializzare ma anche di quelli relativi alle materie prime, ai semilavorati ed ai prodotti finiti (anche attrezzature) impiegati nel ciclo produttivo/industriale dello stesso importatore.

Inoltre per le micro e piccole imprese importatrici di merci imballate che non abbiano adempiuto a tale obbligo è in vigore una procedura agevolata di regolarizzazione, che scade il 31 dicembre 2016, i cui dettagli sono disponibili al link: http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/tutti-inregola.

In particolare:

  • l’esposizione del Contributo Ambientale in fattura nei trasferimenti di imballaggi vuoti e di merci confezionate deve seguire le regole previste nella Guida Conai al paragrafo 4.2 e, tranne in casi eccezionali *, non è possibile utilizzare la dicitura “Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto” bensì “Contributo Ambientale Conai assolto”. Con tale dicitura, infatti, si attesta che gli imballaggi ceduti sono stati regolarmente assoggettati al Contributo Ambientale Conai in una fase precedente al trasferimento stesso;
  • nel capitolo 8 della Guida Conai 2016 sono illustrate alcune formule particolari di esenzione, applicazione o dichiarazione del Contributo Ambientale Conai per specifiche tipologie di imballaggi o flussi di imballaggi, delle quali la vostra azienda potrebbe usufruire se rientra in una o più delle casistiche previste.

Per approfondimenti vi invitiamo a contattarci in sede o a consultare la Guida Conai 2016, disponibile sul sito www.conai.org (nella sezione download documenti), sia in versione sintetica che completa. E’ inoltre disponibile il numero verde 800 904372 (da sole utenze fisse).

* La dicitura “Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto” può essere utilizzata esclusivamente:

  • dalle imprese che, in riferimento all’anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale Conai inferiore alla soglia di esenzione;
  • dalle imprese fornitrici di imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici/prodotti farmaceutici destinati all’utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private (moduli Conai 6.12/6.13).