Rentri

Registro carico e scarico rifiuti e Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) diventano elettronici per tracciare il flusso dei rifiuti dal produttore allo smaltitore.

ll RENTRI è il Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti in forma elettronica, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152/2006, in vigore con il Decreto Ministeriale 59/2023, ed è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali e la rete delle Camere di Commercio.

Rentri, soggetti obbligati all’iscrizione

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, devono iscriversi al Rentri, accreditandosi alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 c. 3;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’articolo 189, c. 3, del D. Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi. In questo punto sono ricompresi:
  • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
  • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 con più di 10 dipendenti.

I rifiuti non pericolosi previsti ai punti c), d) e g) dell’art. 184 sono:

  • i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
  • i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
  • i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Devono iscriversi alla piattaforma anche i soggetti delegati, a cui, come spieghiamo nel paragrafo seguente, i produttori iniziali di rifiuti possono affidare il compito di gestire gli adempimenti degli obblighi previsti.

I soggetti non obbligati possono iscriversi volontariamente al RENTRI, con la facoltà di cancellarsi dal registro in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

Iscrizione al Rentri, scadenze previste

In base all’attività svolta e al numero di dipendenti l’obbligo di iscrizione è previsto con le seguenti finestre:

dal 15 dicembre 2024 ed entro 13 Febbraio 2025:
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati;

dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025:
enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti;

dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026:
tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione;

Rentri cosa cambia per tutti soggetti obbligati e non

Cambia per tutti, dal 13 Febbraio 2025,  il modello dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) e del Registro di carico e scarico.

a. Registro di carico e scarico:

Per chi non ha l’obbligo di entrare nel modalità digitale può tenere in formato cartaceo il registro previo il cambio del modello e la relativa vidimazione in camera di commercio.

Per i soggetti che hanno l’obbligo del formato digitale è possibile utilizzare la piattaforma messa a disposizione del Ministero all’indirizzo http://www.rentri.gov.it oppure acquistare un software collegato al sistema Rentri.

Dal momento dell’iscrizione obbligatoria o su base volontaria, gli operatori dovranno trasmettere al Rentri i dati contenuti nel registro di carico e scarico, entro la fine del mese successivo a quello dell’avvenuta annotazione dell’operazione.

b. Formulari (FIR):

Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

    • Fino al 12 febbraio 2025: il formulario di trasporto si tiene con i modelli “vecchi” in formato cartaceo.
    • Dal 13 Febbraio 2025: I formulari devono essere generati e vidimati elettronicamente su sito Rentri o utilizzando un software collegato al sistema Rentri.
    • Dal 13 febbraio 2026: i produttori iscritti al RENTRI emettono il FIR in formato digitale. I produttori non tenuti all’iscrizione al RENTRI continuano a produrre i FIR cartacei.

Il FIR quando diverrà digitale dovrà essere sottoscritto digitalmente con firma elettronica avanzata o qualificata, dal produttore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto e dal destinatario al momento dell’arrivo all’impianto e della presa in carico del rifiuto. Inoltre, dovrà essere sottoscritto digitalmente anche da eventuali altri soggetti coinvolti nella fase di trasporto (es. nel caso di trasbordo).

Conservazione digitale

I registri di carico e scarico e i formulari (FIR) devono essere conservati digitalmente a norma.

La conservazione digitale del registro di carico e scarico è obbligatoria:

  • dal 13 febbraio 2025
  • per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione

La conservazione digitale a norma dei FIR è obbligatoria:

  • dal 13 febbraio 2026
  • per la durata di 3 anni

Sanzioni

La mancata o irregolare iscrizione al Rentri o la mancata o incompleta trasmissione dei dati, nei tempi e secondo le modalità previste, comporta per i soggetti obbligati una sanzione da 500 a 2mila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille a 3mila euro per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Sito ufficiale

https://www.rentri.gov.it/it   RENTRI gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Confapi Varese è a disposizione per gli associati e non per una corretta gestione del Rentri in collaborazione con il partner BaseSicurezza

 

Per informazioni: info@api.varese.it