RIPRISTINATA LA CESSIONE DEI CREDITI SUCCESSIVA ALLA PRIMA (MAX 2 VOLTE) MA SOLO ALLE BANCHE

A seguito delle rilevanti difficoltà sorte con l’introduzione del blocco alle “cessioni a catena” dei crediti, ad opera del c.d. “Decreto Sostegni-ter” al fine di arginare le distorsioni e le frodi verificatisi tramite la cessione dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito, il Legislatore è nuovamente intervenuto modificando la normativa di riferimento. 

In particolare, è ora previsto che detti crediti possono essere oggetto di ulteriori 2 cessioni, oltre la prima, a condizione che le stesse avvengano tra soggetti appartenenti al settore bancario / assicurativo. 

 

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A seguito delle rilevanti difficoltà sorte con l’introduzione del blocco alle “cessioni a catena” dei crediti introdotto ad opera del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, il Legislatore è nuovamente intervenuto modificando la normativa di riferimento con il recente DL 25.2.2022, n. 13, pubblicato sulla G.U. 25.2.2022, n. 47. 

 

CESSIONI CREDITO SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOLO A DETERMINATI SOGGETTI 

L’art. 1, comma 1, DL n. 13/2022, dispone innanzitutto l’abrogazione dell’art. 28, comma 1 del citato DL n. 4/2022, e modifica direttamente l’art. 121, DL n. 34/2020.
A seguito del citato art. 28, il comma 1 dell’art. 121, DL n. 34/2020 dispone(va) che ” i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione “.

 

Ora con l’art. 1, DL n. 13/2022, il comma 1 sopra riportato viene riscritto e di fatto implementato sia alla lett. a) che alla lett. b) prevedendo che, ferma restando l’impossibilità di successiva cessione del credito già oggetto di una cessione verso la generalità dei soggetti, è:  

” fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4 , del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”. 

 

Quanto sopra comporta pertanto che se il soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (titolare della relativa detrazione): 

  • opta per lo sconto in fattura, in capo al fornitore scaturisce un credito che lo stesso può cedere ad un soggetto qualsiasi; 
  • opta per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, tale cessione può essere effettuata a favore di un soggetto qualsiasi; 

In entrambi i casi, il cessionario, oltre a poter utilizzare il credito ricevuto in compensazione nel mod. F24, può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati: banca o intermediario finanziario iscritto all’Albo / società appartenente ad un gruppo bancario iscritto all’Albo / impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.  

Tale credito può successivamente essere oggetto di un’ulteriore cessione, sempre e solo a favore di uno di tali soggetti. 

Con riferimento a tale nuova disposizione il Decreto in esame non prevede una specifica decorrenza e pertanto la nuova formulazione del citato art. 121 va considerata vigente a decorrere dal 26.2.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 13/2022).  

Dal punto di vista operativo non è però chiaro come applicare tale decorrenza ed è pertanto necessario / auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 

VIETATA LA CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO RICEVUTO 

Come sopra evidenziato, il credito derivante dall’esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121, DL n. 34/2020 può essere oggetto di una sola cessione o fino ad un massimo di 3 cessioni se le 2 successive alla prima sono effettuate a soggetti del sistema bancario / assicurativo. 

Al fine di consentire il monitoraggio della circolazione dei crediti oggetto di cessione, ai sensi del nuovo comma 1-quater, è disposto che a seguito dell’invio della prima Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate: 

  • al credito è attribuito un codice identificativo univoco; 
  • il credito così individuato, se oggetto di cessione, può essere ceduto soltanto per l’intero importo (non è possibile cederlo solo per una parte ovvero per quote a soggetti diversi). 

Quanto sopra trova applicazione a decorrere dai crediti oggetto di prima Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito inviata all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022. 

 

INASPRIMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO 

L’art. 2 del Decreto in esame prevede un inasprimento delle sanzioni applicabili alle violazioni realizzate nell’ambito delle operazioni in esame ed in particolare: 

  • modifica gli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis, CP dedicati rispettivamente alla malversazione a danno dello Stato, all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al fine di renderli potenzialmente applicabili anche alle frodi realizzate nel contesto in esame; 
  • introduce all’art. 119, DL n. 34/2020 il nuovo comma 13-bis.1 ai sensi del quale: “il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’art. 121, comma 1-ter, lett. b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.” 

 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER ATTESTATORI / ASSEVERATORI 

Con il comma 2, lett. b) dell’art. 2 del Decreto in esame il Legislatore modifica anche il comma 14 dell’art. 119, DL n. 34/2020 relativo alla polizza di assicurazione che sono tenuti a stipulare i soggetti che rilasciano le attestazioni e asseverazioni necessarie per poter beneficiare delle detrazioni edilizie / di risparmio energetico (e pertanto, successivamente, dei crediti in esame). 

 

OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE 

L’art. 4 del Decreto in esame integra l’art. 1, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) con il nuovo comma 43-bis ai sensi del quale i bonus sono riconosciuti a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l’applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali ai sensi dell’art. 51, D.lgs. n. 81/2015. 

Il contratto collettivo applicato, oltre che nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. 

I predetti ulteriori obblighi entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 13/2022 e pertanto a decorrere dal 27.5.2022 e trovano applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente a tale data.