Dichiarazione F-GAS

L’adempimento è a carico degli “operatori” delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (F-gas).

Ricordiamo che per la trasmissione della dichiarazione F-gas 2017, per i dati dell’anno 2016,  la scadenza è fissata per 31 maggio 2017, viene eseguita online, attraverso la pagina dedicata del sito Ispra.

L’adempimento discende dal Dpr 43/2012 art. 16, comma 1, recante attuazione del Regolamento Ce 842/2006.

 

Come identificare l’operatore

Il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato “operatore” qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario; ciò non toglie che il proprietario possa delegare (delega scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione (persona di riferimento).

 

Apparecchiature coinvolte e obblighi vigenti

Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione continua ad essere 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, senza applicare la nuova unità di misura espressa in Co2 equivalenti. Si sottolinea infatti che il regolamento Ue n.517/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, che ha introdotto il concetto di “tonnellate equivalenti di Co2” non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-gas.

I soggetti obbligati devono inviare le informazioni sulla quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente (sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto).

 

Per informazioni potete contattarci in sede.