SIGLATO IL PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, ABI LOMBARDIA FEDERAZIONE LOMBARDA BCC E PARTI SOCIALI PER ANTICIPAZIONE SOCIALE

Il 17/04/2020 Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. con ABI, Istituti di Credito, Parti sociali datoriali – tra cui CONFAPI INDUSTRIA LOMBARDIA e Cgil, Cisl e Uil, sottoscrivono  il Protocollo d’intesa per la promozione del “Fondo anticipazione sociale 2020” a favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, in coerenza con la Convenzione del 30 marzo 2020 siglata tra Governo, ABI e le Parti sociali in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari.

E’ volta a sostenere i lavoratori occupati  a partire dal 23 febbraio 2020, presso unità produttive ubicate in Lombardia, per il periodo che intercorre fra la richiesta del trattamento di integrazione salariale, da parte dell’azienda, e la ricezione delle indennità erogate da INPS o da fondi di solidarietà, anche secondo quanto previsto dagli aggiornamenti della Convenzione del 30 marzo.

L’anticipazione massima concedibile è di 1.400 euro, nel caso di 9 settimane di cassa integrazione e avverrà con le modalità previste dalla citata Convenzione del 30 marzo.

Le banche favoriscono il ricorso a modalità operative telematiche al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto in questa fase delle misure di “distanziamento sociale”.

MODALITA’ DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOCIALE:

Come indicato dalla Regione Lombardia, l’anticipazione si svolge secondo le seguenti modalità:

  1. L’ azienda presenta domanda di Cassa integrazione.
  2. L’azienda comunica al lavoratore di aver presentato domanda di Cassa Integrazione.
  3. Il lavoratore, con la comunicazione dell’azienda, contatta telefonicamente la propria banca per:
  4. richiedere l’anticipazione pari a 1.400 euro in caso di nove settimane di cassa integrazione;
  5. sottoscrivere il mandato irrevocabile alla banca a prelevare l’importo della Cassa Integrazione erogata dall’INPS a compensazione dell’anticipazione;
  6. trasmettere la lettera inviata ad INPS con cui ha indicato il conto corrente dove versare l’importo della Cassa Integrazione da cui la banca recupererà l’anticipazione.
  7. Regione (o INPS nel caso di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria) autorizza la richiesta di Cassa in integrazione dell’azienda.
  8. INPS eroga l’indennità di cassa integrazione sul conto corrente indicato dal lavoratore.
  9. La Banca recupera l’importo anticipato dal conto corrente indicato dal lavoratore.

IMPORTANTE: le parti sociali tra cui CONFAPI INDUSTRIA LOMBARDIA hanno negoziato con ABI Regionale e Regione Lombardia  la seguente deroga, rispetto alla Convenzione del 30 marzo 2020 siglata tra Governo, ABI e le Parti sociali:

Qualora la cassa integrazione non fosse erogata da INPS nei successivi 12 mesi sul conto corrente indicato dal lavoratore, la Banca può attivare la procedura di rimborso del Fondo Anticipazione regionale, anziché rivalersi sull’azienda.

ATTENZIONE: DOCUMENTI PER CHI HA RICHIESTO LA CASSA IN DEROGA

L’ABI ha inviato una nuova circolare alle banche in cui vengono forniti chiarimenti applicativi per la richiesta di anticipazione dell’assegno di cassa integrazione in deroga.

​All’atto della domanda di anticipazione dell’assegno di cassa integrazione in deroga il lavoratore deve far avere alla banca e al datore di lavoro il modulo B3, di cui alla Convenzione, nel quale è indicato l’Iban del conto corrente su cui verrà accreditato l’assegno di CIGD oppure dovrà fornire alla banca l’attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all’INPS.

Nella documentazione prevista dalla Convenzione, per la domanda di anticipazione della cassa integrazione in deroga, non è previsto che il lavoratore presenti alla banca il modello “SR 41”.

NOTA IMPORTANTE : Per le altre tipologie di casse integrazioni, per agevolare la presentazione delle domande, le banche possono ritenere sufficiente l’impegno contenuto in una dichiarazione firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro.