INPS: valori per il calcolo delle contribuzioni, variazioni dal 1° gennaio 2017

Con la circolare n. 19 del 31 gennaio 2017, l’Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2017.

È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l’anno 2017.

 

Minimali retribuzione giornaliera

Gli importi dei minimali sono rimasti invariati rispetto all’anno 2015 e 2016, in quanto la variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT è risultata essere negativa e pari al -0,1%.

Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 501,89, mentre il limite di retribuzione giornaliera equivale a € 47,68.

Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l’anno 2017:

 

Lavoratore a part-time

Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula:

(minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall’orario dei lavoratori a tempo pieno)

 Ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente:

€ 47,68 x 6gg / 40h = € 7,15

 

Lavoratori a domicilio

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 47,68.

 

Massimale annuo

Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all’INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene confermato per l’anno 2017 a € 100.324,00.

Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.

 

Aliquota aggiuntiva 1%

L’aliquota aggiuntiva dell’ 1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell’anno 2017, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 3.844,00 (pari a € 46.123,00 annui).

Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.

 

Rivalutazione dell’importo per prestazioni di maternità obbligatoria

Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l’anno 2017 non subisce rivalutazioni ed è pari a € 2.086,24.

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare il comma 5-ter prevede “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”

A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2017, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 47.446,00.
In seguito l’istituto provvederà all’aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.

 

Circolare INPS n. 19 del 31-01-2017 e allegati